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Decreto Cura Italia: la sospensione delle rate del mutuo

Aggiornamento: 25 apr 2020


In conseguenza dell'emergenza Covid-19, con il decreto Cura Italia (Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18) il Governo ha stabilito le misure straordinarie che riguardano anche chi ha un mutuo prima casa e si trova in questo momento in difficoltà nel pagare regolarmente le rate.

In sostanza, con l'art. 54 del decreto legge in esame è stato potenziato il Fondo di garanzia e il meccanismo del Fondo solidarietà mutui prima casa, il cosiddetto Fondo Gasparrini.

In sostanza, la sospensione delle rate dei mutui e dei prestiti è stata estesa per 9 mesi ai lavoratori autonomi e liberi professionisti.


La sospensione delle rate del mutuo

Il Fondo di Solidarietà, istituito con la Legge n. 244/2007 a beneficio di famiglie e di soggetti titolari di un mutuo prima casa che si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica per cessazione del rapporto di lavoro o sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per decesso o grave infortunio, prevede la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate del mutuo, escludendo gli interessi che vanno comunque corrisposti.


Con la norma introdotta con il decreto Cura Italia è possibile richiedere la sospensione del mutuo per un massimo di due volte e un periodo complessivo di 18 mesi. Gli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, saranno pagati dal Fondo di garanzia.


I beneficiari rientrano nelle categorie che hanno subito la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro in seguito all'emergenza sanitaria ed anche – e per un periodo di 9 mesi - i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti "che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.".

L’ulteriore novità consiste nel fatto che non sarà necessario presentare il modello Isee (Indicatore della situazione economica equivalente).


Procedimento per la richiesta di sospensione

La domanda di sospensione delle rate del mutuo va presentata alla banca erogatrice del finanziamento, compilando il modulo ufficiale sospensione mutuo disponibile sul sito di CONSAP, aggiornato in data 30 marzo 2020 con una versione semplificata rispetto al modello precedente, allegando la documentazione necessaria ad attestare il verificarsi delle condizioni.


Per approfondire l'argomento e le modalità di presentazione della domanda, si può visitare la sezione dedicata alla sospensione dei mutui sul sito web della Consap.


La Consap, una volta ricevuta l'istanza di sospensione da parte della Banca ed effettuate le opportune verifiche, rilascerà entro 15 giorni lavorativi il nulla osta.


 
 
 

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