EBBREZZA AL VOLANTE: SOSTITUZIONE DELLA PENA CON I LAVORI SOCIALMENTE UTILI
- Avv. Giorgio Marchetti
- 22 apr 2020
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 25 apr 2020

A seguito delle recenti riforme al Codice della Strada è stata introdotta nel 2010 la norma dell’articolo 186 comma 9-bis del Codice della Strada con la quale si prevede la possibilità di sostituire una pena detentiva e pecuniaria, con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.
Vediamo in che cosa consiste.
L'articolo 186 Codice della Strada è una norma molto complessa, prevede diverse ipotesi sanzionatorie e fa salva l'eventuale configurabilità della condotta in un reato più grave.
Tasso alcolico superiore a 0,5 fino a 0,8 gr/lt.
La prima ipotesi è quella di cui al comma 2, lett. a) che viene contestata a chi è sorpreso alla guida con un tasso alcolico superiore a 0,5 e fino a 0,8 grammi di alcol per litro di sangue. In tal caso l'illecito è di natura amministrativa ed è sanzionato con il pagamento della somma da 527 euro a 2.108 euro e la sospensione accessoria della patente di guida da tre a sei mesi.
Tasso alcolico superiore a 0,8 fino a 1,5 gr/lt.
Con un tasso alcolico superiore a 0,8 gr/lt l'illecito non è più amministrativo bensì diventa penale, cioè costituisce reato e per la precisione è una contravvenzione (i reati si suddividono in delitti e contravvenzioni).
In quanto tale, si apre un vero e proprio procedimento penale a carico del trasgressore con la comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica. La pena prevista per tale contravvenzione è l'arresto fino a sei mesi oltre all'ammenda da 800 euro a 3.200 euro; all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
Tasso alcolico superiore a 1,5 gr/lt.
E' questa l'ipotesi più grave sanzionata con l'arresto da sei mesi ad un anno oltre all'ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Inoltre, se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata ed in caso di recidiva nel biennio la patente è addirittura revocata con conseguente necessità di sostenere nuovamente l'esame di guida (non prima di tre anni dalla data di accertamento dell'illecito).
Con la sentenza di condanna ovvero di patteggiamento, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea.
Aggravanti.
La norma in esame prevede anche l'applicazione di pesanti aggravanti in circostanze particolari.
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale (e tale è definito anche un incidente che non coinvolga altri soggetti, animali o cose - Cass. pen. sez. IV, sentenza 16.02.2012, n. 6381), le sanzioni previste sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che esso appartenga a persona estranea all'illecito.
Inoltre, qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/lt, la patente di guida è sempre revocata e il veicolo con il quale è stato commesso il reato, confiscato, salvo che appartenga a persona estranea.
Infine, le ammende previste dalla norma sono aumentate da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
Categorie particolari di conducenti.
Da ultimo, il successivo art. 186-bis disciplina i casi ancor più restrittivi per la guida sotto l'influenza dell'alcool per i conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose. In questo caso la guida sotto l'effetto dell'alcol non è tollerata affatto (ammesso tasso 0,00 gr/lt) e l'illecito penale scatta con un tasso alcolemico superiore a 0,5 gr/lt.
Sotto queste premesse, è necessario anzitutto chiarire che Il comma 9-bis dell’articolo 186 del Codice della Strada esclude la possibilità di svolgere i lavori di pubblica utilità in tutti quei casi in cui il conducente abbia causato un incidente.
Negli altri casi sarà sempre possibile chiede la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità sia nel caso di applicazione del decreto penale di condanna sia nel caso in cui il decreto penale sia stato opposto anche con richiesta di patteggiamento.
I lavori socialmente utili
La conversione della pena con i lavori socialmente utili si opera sia sulla pena detentiva che su quella pecuniaria.
In sostanza, la pena pecuniaria viene convertita in giorni dividendo per 250 euro/giorno arrotondati per difetto; ad esempio, una pena pecuniaria di 1300 euro produrrà 5 giorni di lavori socialmente utili. A questi bisognerà aggiungere i giorni della pena detentiva, ottenendo così il totale dei giorni di lavori di pubblica utilità da effettuare avendo riguardo del fatto che 1 giorno corrisponde di lavoro.
Tale attività deve essere svolta per un arco temporale che vada da minimo di 10 giorni fino ad un massimo di 6 mesi.
Il lavoro socialmente utile è svolto presso enti ed associazioni che operano ad esempio nel settore della sicurezza e dell’educazione stradale, i centri per la lotta alle dipendenze da alcol, droga e gioco d’azzardo, associazioni ed enti di mutuo soccorso, etc. convenzionati con il Tribunale e con i quali bisognerà previamente concordare lo svolgimento della prestazione lavorativa, ovviamente non retribuita ma munita delle coperture assicurative del caso.
Tuttavia non è necessario aver individuato l'ente al momento dell'istanza di conversione e dunque non è obbligatorio menzionarlo sull'istanza stessa. Invero la scelta spetterebbe al giudice (Cass. 46555/17) che comunque in genere aderisce alla richiesta del condannato.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 5 luglio 2013, numero 179 ha ritenuto illegittimo il vincolo imposto al giudice nell’individuazione del luogo in cui il reo debba svolgere suddetti lavori di pubblica utilità, nel territorio in cui il condannato risieda. Di conseguenza, il condannato per guida in stato di ebbrezza che chieda l’applicazione della pena sostitutiva consistente nello svolgimento di lavori di pubblica utilità, potrà svolgere gli stessi anche al di fuori della Provincia e del Comune in cui risieda.
All’esito di tale prestazione lavorativa, il giudice, verificata la regolare esecuzione, riduce della metà il periodo di sospensione della patente di guida, comminato quale sanzione amministrativa accessoria del reato.
Altro aspetto assai rilevante, inoltre, è quello per cui al regolare svolgimento del predetto lavoro consegue l'estinzione del reato che, pertanto, non lascerà traccia nel casellario giudiziale.
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