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LA COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE SPESSO SOTTOVALUTATA

Aggiornamento: 25 apr 2020

Evitare la sanzione per omessa comunicazione


Oggi parliamo di una questione spesso sottovalutata: quella della comunicazione obbligatoria dei dati del conducente in caso di contestazione differita di una violazione al Codice della strada che comporta la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Nell'ipotesi in cui la violazione non possa essere contestata immediatamente al conducente, sarà notificata all'obbligato in solido.

Tale figura giuridica viene identificata dall'art. 196 Codice della Strada nel proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, nell'usufruttuario, nell'acquirente con patto di riservato dominio o nell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria,

Orbene, se la sanzione corrispondente alla violazione prevede la decurtazione dei punti dalla patente, con un apposito modulo allegato al verbale notificato verrà richiesto all'obbligato in solido di comunicare i dati di chi era alla guida.

Si possono aprire a questo punto diversi scenari.


Nel caso di pagamento della sanzione.

Il pagamento può essere effettuato nella misura ridotta (minimo edittale) entro 60 giorni dalla notifica del verbale sia dall'obbligato in solido al quale il verbale è stato notificato sia dal conducente a cui, per esempio, l'obbligato in solido chieda conto della violazione.

In ogni caso il pagamento della sanzione non esime dal comunicare i dati del conducente, da effettuarsi anch'esso entro 60 giorni dalla predetta notifica.


Nel caso di opposizione del verbale al Prefetto.

Avverso il verbale notificato può essere proposta opposizione al Prefetto ai sensi dell'art. 203 Codice della Strada entro 60 giorni dalla notifica del verbale.

L'opposizione al Prefetto non sospende i termini per la comunicazione dei dati del conducente la quale, pertanto, in questa ipotesi deve comunque essere effettuata entro il termine previsto, salvo poi chiedere il ripristino dei punti decurtati se il Prefetto accogliesse l'opposizione oltre tale termine.

Non va sottovalutato il fatto che se il Prefetto rigetta l'opposizione, emette ordinanza ingiunzione di pagamento per il doppio del minimo edittale della sanzione.


Nel caso di ricorso al giudice di pace.

In alternativa all'opposizione al Prefetto si può direttamente fare ricorso al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 204-bis Codice della Strada entro 30 giorni dalla notifica del verbale.

In tal caso si può richiedere al giudice la sospensione cautelare della sanzione ai sensi dell’art. 5, co. 2, D.lgs. n. 150/2011 qualora sussista il pericolo di un danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione del provvedimento sanzionatorio.

Il giudice, nel fissare la data dell'udienza di comparizione delle parti, emette decreto di accoglimento o di rigetto dell'istanza cautelare.

L'accoglimento determina la sospensione di tutti i termini, sia di quelli fissati per il pagamento della sanzione, sia di quelli previsti per la comunicazione dei dati del conducente.

In caso di rigetto, il termine utile per la comunicazione dei dati del conducente restano invariati.

Per completezza, si deve osservare che nel caso di mancato accoglimento dell'eventuale ricorso al Prefetto, di cui al paragrafo precedente, e conseguente emissione da parte di quest'ultimo di ordinanza ingiunzione amministrativa, si può fare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza prefettizia e con questo ricorso si può chiedere al giudice la sospensione del provvedimento amministrativo, oltre che la riduzione della sanzione all'originario minimo edittale in caso di soccombenza in giudizio.

In buona sostanza si viene rimessi in gioco.


Cosa succede se i dati del conducente non vengono comunicati

La mancata comunicazione dei dati del conducente nel suddetto termine di 60 giorni dalla notifica del verbale comporta l'accertamento della violazione prevista dal comma 2 dell'art. 126-bis Codice della Strada per la quale verrà notificato un ulteriore verbale recante la sanzione da 284,00 euro a 1.133,00 euro.

Pertanto, la ridetta comunicazione da parte dell'obbligato in solido deve sempre essere inviata ma sono ammessi casi in cui essa può avere contenuto negativo, cioè riportare la dichiarazione di non essere in grado di risalire a chi fosse alla guida nella circostanza dell'accertamento della violazione ed addurre una valida giustificazione.

La giurisprudenza recente (Cassazione ordinanza n. 9555 del 18 aprile 2018) ha sottolineato come, il potere discrezionale di apprezzamento in fatto del giudice possa condurre a ritenere di escludere la responsabilità del responsabile in solido.

Gli Ermellini hanno, in proposito precisato che, mentre resta in ogni caso sanzionabile la condotta di chi semplicemente non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, viceversa nel caso in cui la risposta sia stata fornita, anche se in termini negativi, resta devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica circa l'idoneità delle giustificazioni fornite dall'interessato ad escludere la presunzione di responsabilità che la norma pone a carico del dichiarante.

Inoltre, con la sentenza n. 9555 del 27 aprile 2018 la Corte di Cassazione ha precisato che l'invio di una comunicazione negativa – con la quale si dichiara di non ricordare chi era alla guida del veicolo – non può portare l'automatica applicazione della multa per omessa comunicazione dei dati del conducente.


Come comunicare i dati del conducente

La comunicazione si effettua compilando l'apposito modulo fornito con il verbale contenente la dichiarazione propria di essere stato alla guida al momento dell'accertamento ovvero i dati anagrafici del conducente se persona diversa, allegando la fotocopia della sua patente, unitamente ad una dichiarazione di conformita di tale copia all'originale sottoscritta dal conducente medesimo.

Detta comunicazione va inoltrata all'organo accertatore a mezzo raccomandata a.r., pec o portata personalmente presso l’ufficio, avendo cura in tale ultimo caso di farsi rilasciare una ricevuta di consegna.


 
 
 

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