LA CONTESTAZIONE DELLA VELOCITA' PERICOLOSA DEVE ESSERE MOTIVATA A VERBALE CON DATI OGGETTIVI.
- Avv. Giorgio Marchetti
- 8 apr 2020
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 25 apr 2020

Il fatto
Il conducente di un veicolo durante l'attraversamento di un centro abitato veniva sanzionato dai Carabinieri di Cingoli per la somma di € 84,00, oltre alla decurtazione di cinque punti dalla patente di guida, in contestazione della violazione dell'art. 141, comma 3, Codice della Strada (velocità pericolosa) perché “ometteva di regolare adeguatamente la velocità nell’attraversamento di un centro abitato con attraversamento pedonale”; il verbale non specificava altro in motivo. L'accertamento veniva condotto ictu oculi, senza l'ausilio di alcun rilevamento stumentale.
Il conducente proponeva ricorso al Giudice di Pace eccependo, quali motivi di ricorso, la carenza di fede privilegiata del verbale di accertamento, unitamente alla carenza di motivazione nel verbale.
Infatti nel caso in cui l'accertamento venga condotto sulla base di percezioni sensoriali degli agenti, i relativi fatti trascritti a verbale non acquisiscono valore di fede privilegiata. In buona sostanza, in presenza di apprezzamento hominis, non può valere la presunzione di fede privilegiata ex art. 2700 Cod. Civ. (Cass. civ., sez. II, 22/06/2010, n. 15108; Cass. civ. 10 aprile 1999, n. 3522).
Inoltre il ricorrente rilevava che i verbalizzanti si limitano a motivare con una mera formula di stile che il conducente del mezzo avrebbe omesso di regolare adeguatamente la velocità senza né indicare se fosse stata superata o meno la velocità massima consentita in quel tratto di strada e se, del caso, come tale velocità fosse stata rilevata.
Infine, il conducente osservava che, sempre a verbale, non era affatto specificato il punto in cui sarebbe avvenuta l'infrazione e, dunque, in quale contesto fosse stata inserita la menzione dell’attraversamento pedonale asseritamente esistente; tale carenza di elementi essenziali del verbale, sempre secondo il ricorrente, avrebbero costituito motivo di nullità del verbale stesso.
L'amministrazione resistente contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dal resistente, ritenendo corretto l'operato dei militari.
La decisione
Il giudice di Pace di Macerata, Dott.ssa La Iacona, con sentenza n. 113/2020 del 14 febbraio 2020, riteneva fondate tutte le lagnanze del ricorrente e, dunque, accoglieva il ricorso annullando il verbale e condannando l'amministrazione resistente al pagamento complessivo di € 326,51 per spese legali.
Nella parte motiva il Giudice accoglie la tesi del ricorrente secondo cui nessuna prova è stata fornita dall'amministrazione opposta che il ricorrente omettesse di adeguare la velocità nell'attraversamento di un centro abitato con attraversamento pedonale.
Difatti, prosegue il giudicante, nessun dato oggettivo, come per esempio la lunghezza della frenata per fermarsi all'alt, è stata fornita dall'amministrazione resistente.
Il verbale è stato elevato esclusivamente sulle valutazioni personali dei verbalizzanti in merito alla velocità tenuta dal ricorrente e non su dati oggettivi.
Peraltro si rileva che sul verbale sono stati omessi elementi essenziali, quali l'indicazione della via e della chilometrica, ciò rende incerto il luogo in cui sarebbe avvenuta l'infrazione.
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