top of page

LA LEGGE SALVADEBITI: QUESTA SCONOSCIUTA

Aggiornamento: 25 apr 2020

Per chi ha debiti con l'erario, con le banche e finanziarie o con altri soggetti pubblici e privati, la soluzione è nella Legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Con la Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (cosiddetta "legge salvasuicidi"), per tutte le persone fisiche (privati, professionisti ed imprenditori individuali senza i requisiti per essere sottoposti a fallimento) è possibile accedere alla procedura di esdebitazione.

Con la Legge n. 3/2012 sono state introdotte nell’ordinamento italiano tre procedure per la soluzione delle crisi da sovraindebitamento. 

Tale procedura è mirata a creare le condizioni per giungere alla completa esdebitazione del debitore mediante tre possibili azioni alternativamente espletabili:

  • Accordo di composizione della crisi e ristrutturazione dei debiti con il quale ai creditori viene effettuata proposta per il saldo totale o parziale dei debiti. Il raggiungimento dell'accordo necessita del parere favorevole dei creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento del debito complessivo.

  • Piano del consumatore con tratti e caratteristiche simili all’accordo di composizione descritto sopra sebbene non è necessario il parere favorevole dei creditori. A tale tale procedura possono accedere esclusivamente le persone fisiche il cui debito da comporre risulti assunto nella qualità di "consumatore", vale a dire il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Possono comunque essere prese in esame situazioni che comportano l'assunzione dei debiti misti (in parte da consumatore ed in minima parte professionali, anche ove l'attività professionale sia cessata).

  • Liquidazione del patrimonio che consiste nell’individuazione dei beni, il cui eventuale ricavato dalla vendita è destinato al pagamento in tutto o in parte dei debiti per quanto possibile.


Come fare La domanda di accesso alla procedura va depositata all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC) competente per territorio rispetto alla residenza del debitore. La fase successiva prevede lo screening delle attività e passività del debitore per così giungere a formulare al tribunale una proposta tra le tre illustrate nello schema sopra che, se omologata, consentirà la sospensione di tutte le procedure esecutive in capo al debitore insorte e/o insorgende. Resta comunque possibile nel periodo che va dalla presentazione della domanda all'omologazione della stessa, nel caso sia in corso un procedimento di esecuzione, di chiederne al giudice la sospensione.


Requisito fondamentale per poter accedere all'esdebitazione è quello della meritevolezza, cioè di non aver provocato volontariamente il sovraindebitamento e non aver compuito negli ultimi cinque anni atti in frode ai creditori. Il piano omologato va eseguito in linea di principio nell'arco di tempo di cinque anni, ma in presenza di condizioni particolari il termine non riveste carattere di perentorietà.


 
 
 

Comments


Avv. Giorgio Marchetti
via C. Colombo, 62
62029 Tolentino (MC) - Italy
c.f. MRCGRG60C04A271X
p. IVA IT02577880426

Tel. +39 3397726513
email: info@giorgiomarchettiavvocato.it

pec: avvgiorgiomarchetti@pec.it

Modulo di iscrizione

©2020 Powered by Giorgio Marchetti.

  • facebook
  • linkedin
bottom of page