SANZIONI CORONAVIRUS: PROCEDIMENTO PER L'IMPUGNAZIONE
- Avv. Giorgio Marchetti
- 18 apr 2020
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 26 apr 2020
Come opporsi alle sanzioni

Sul punto, nel mio precedente articolo pubblicato sul blog ho chiarito quali sono gli aspetti per cui le attuali disposizioni potrebbero condurre a sanzioni illegittime che, a mio avviso, potrebbero anche coinvolgere la totalità delle contestazioni effettuate, tranne il caso che il cittadino positivo al coronavirus e consapevole di ciò, in spregio alle indicazioni precauzionali date per evitare il contatto sociale, abbia in concreto infettato altri individui.
Oggi spiego qual è la procedura per impugnare le sanzioni ritenute illegittime.
E' necessario innanzitutto distinguere tra le denunce all'autorità giudiziaria effettuate dalle forze dell'ordine sulla base D.L. 6/2020 e dei DPCM del 8 marzo (art. 4, comma 2) e del 9 marzo 2020 e le successive sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 19/2020 in vigore dal 26 marzo scorso.
Infatti, le prime avevano rilevanza penale, mentre le più recenti hanno carattere meramente amministrativo.
Per quanto riguarda il profilo penale delle contestazioni effettuate dal 9 al 25 marzo, esse saranno verosimilmente archiviate in ragione della intervenuta depenalizzazione di fatto delle condotte incriminate, avuto riguardo della successiva previsione di sanzionabilità amministrativa delle stesse.
In questi casi, sarà comunque necessario attendere la notifica del decreto di archiviazione da parte del Giudice per le indagini preliminari (GIP).
Se invece il procedimento dovesse sfociare in una presecuzione dell'azione penale e, verosimilmente, nella notifica del decreto penale di condanna, sarà necessario provvedere all'opposizione entro 15 giorni dalla notifica del decreto penale, avvalendosi della difesa di un avvocato.
Ad avviso di chi scrive, l'ordine di non uscire di casa stabilito con DPCM, ancorché previsto nel D.L. 6/2020, non è legittimamente dato e dunque non si configurano gli elementi costitutivi del reato previsto e punito dall'art. 650 codice penale. Pertanto, l'opposizione ad un eventuale decreto penale di condanna può trovare buone probabilità di accoglimento.
Per quanto riguarda invece le sanzioni amministrative comminate a far data dal 26 marzo, innanzitutto che vi è da dire che esse sono disciplinate dalla L. 689/1981 (art. 18) ma differiscono per determinati aspetti dalle sanzioni comminate in riferimento alle violazioni del codice della strada e, dunque, seguono una procedura per certi versi differente.
Tale sanzione amministrativa, prevista nel pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, consente di ottenere comunque uno sconto se pagata entro il termine di 30 giorni (termine esteso per le sanzioni irrogate fino al 31 maggio 2020 ad opera dell'art. 108, comma 2 del D.L. 18/2020, invece normalmente fissato in 5 giorni).
In alternativa, sempre entro 30 giorni dall’accertamento, avverso il verbale è ammessa la proposizione di uno scritto difensivo, con facoltativa richiesta di audizione, alla Prefettura del luogo ove è avvenuto l'accertamento, ex art. 18 L. 689/1981).
Il Prefetto procederà a notificare l'ordinanza-ingiunzione e ad irrogare la sanzione in mancanza di pagamento ridotto nel termine di 30 giorni ovvero, nel caso di proposizione dello scritto difensivo, qualora ritenga fondato l'accertamento. Nel caso invece in cui l'accertamento risulti infondato il procedimento verrà archiviato.
In ogni caso, attualmente tutti i termini predetti sono sospesi ed inizieranno nuovamente a decorrere da 16 maggio (pertanto i 30 giorni vanno calcolati a partire dal 16 maggio 2020).
Nel merito, nello scritto difensivo indirizzato al Prefetto, è opportuno riportare i motivi in fatto ed in diritto per i quali si contesta la fondatezza o la legittimità dell’accertamento effettuato. Vale la pena di ricordare che anche le formalità con cui deve essere redatto il verbale sono decisive per l'eventuale accoglimento dell'opposizione e pertanto devono essere rappresentate nei ridetti scritti difensivi. Infatti la mancanza di elementi essenziali nel verbale, quali ad esempio, l'individuazione del luogo preciso ove è avvenuto l'accertamento, l'individuazione del trasgressore, la carenza degli avvisi che devono essere dati per legge (tra cui l'autorità alla quale presentare opposizione), sono motivi di nullità del verbale.
È opportuno, al momento della redazione del verbale, far trascrivere come proprie dichiarazioni la frase "Mi riservo di produrre controdeduzioni " senza aggiungere altro e firmare il verbale premettendo locuzione "Per ricevuta di copia del verbale" .
La legge non prevede alcun obbligo di portare con sé l'autocertificazione; gli accertatori devono essere in possesso dei moduli predisposti per rendere tale dichiarazione, la quale potrà essere scritta e firmata alla presenza del pubblico ufficiale.
Nella dichiarazione scrivete con precisione e sinteticamente il motivo (tra quelli consentiti) per cui siete usciti di casa, evitando affermazioni superflue che possono essere usate contro di voi.
Qualora dovesse essere notificata l'ordinanza-ingiunzione, avverso essa può essere proposto ricorso al giudice ordinario (nel caso di specie il Giudice di Pace) entro 30 giorni dalla notifica, con l'obbligo dell'assistenza di un avvocato se il valore della causa supera i 1.100 euro, giudizio nel quale può essere chiesta la condanna dell'amministrazione procedente al rimborso delle spese di giudizio in favore del ricorrente.
Consiglio in ogni caso, data la complessità tecnica della materia, di avvalersi dell'assistenza di un avvocato di fiducia nel caso di impugnazione della sanzione.
Comments