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SOSPENSIONE MUTUO PRIMA CASA PER L'EMERGENZA CORONAVIRUS

Rifinanziamento del fondo di garanzia, estensione del beneficio ad autonomi e professionisti


Gli interventi governativi Il Mef (Ministero dell'Economia e delle Finanze) con proprio decreto del 25 marzo 2020 ha rifinanziato il Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa con 400 milioni di euro e lo ha esteso ad ulteriori categorie di potenziali beneficiari.

Il provvedimento è stato attuato sulla base delle disposizioni di cui all’art. 54 del D.L. 18/2020 (il cosiddetto “Cura Italia”) e successivamente dall'art. 12 del D.L. 23 dell’8 aprile (il cosiddetto “DL liquidità”).

Con il primo (il Dl 9/2020) il beneficio è stato esteso a tutti coloro che abbiano subito una riduzione dell’orario di lavoro per almeno trenta giorni.

Con il secondo (Dl 18/2020) la platea è stata estesa per nove mesi anche ai lavoratori autonomi, i quali potranno chiedere il congelamento della rata.

Da ultimo, Il decreto del MEF disciplina l'attuazione di tali norme di legge.


Sospensione e riduzione del lavoro Ferme restando le precedenti regole che consentono l'accesso al fondo per la sospensione (ad esempio, la morte o il riconoscimento di un handicap grave), si aggiungono i casi di sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 20% dell'orario complessivo, per almeno trenta giorni consecutivi. Il mutuo può essere sospeso per ciascun periodo di sospensione dal lavoro e precisamente nella misura di sei mesi per sospensioni o riduzioni del lavoro tra 30 e 150 giorni; di dodici mesi nei casi di lavoro sospeso 151 e 302 giorni; di diciotto mesi quando si superano i 303 giorni di interruzione del lavoro. Ciò anche ripetutamente fino a capienza del fondo.


Come richiedere l'accesso al fondo La domanda di accesso al fondo deve essere necessariamente completata con il provvedimento che autorizza un trattamento di sostegno al reddito (indennità di disoccupazione o dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro per cause di forza maggiore) ove saranno specificati il periodo di sospensione e la percentuale di riduzione dell’orario.

In conseguenza della sospensione del mutuo è precluso all'Istituto mutuante applicare commissioni o spese di istruttoria o richiedere garanzie supplementari.

Estensione agli autonomi ed ai professionisti Fino al 17 dicembre 2020 è consentito accedere al beneficio anche alle categorie dei lavoratori autonomi e dei professionisti.

Questi ultimi dovranno autocertificare la contrazione dei propri ricavi medi giornalieri nel trimestre successivo al 21 febbraio o nel periodo tra il 21 febbraio e la domanda (se inferiore ad un trimestre) di un ammontare superiore al 33% rispetto a quelli dell’ultimo trimestre del 2019, a causa dell’emergenza sanitaria.

In deroga alle regole ordinarie, non è necessario la certificazione Isee.

Anche per queste categorie di lavoratori la sospensione può essere estesa al massimo per 18 mesi.

Qualora il beneficiario al momento della presentazione della domanda abbia ripreso da almeno tre mesi l’ammortamento regolare delle rate non si terrà conto delle sospensioni già concesse.

Ulteriori requisiti L'accesso alla sospensione è riservato soltanto ai proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo di importo non superiore a 250.000 euro.

Il beneficio della sospensione riguarda l'intera quota capitale ed il 50% della quota interessi coperta dal fondo di garanzia; resta pertanto esclusa dalla moratoria il restante 50% della quota interessi che resta a carico del mutuatario e che dovrà essere regolarmente pagata alla regolare scadenza delle rate.


 
 
 

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Avv. Giorgio Marchetti
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