top of page

ULTERIORI CHIARIMENTI SULLA RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Aggiornamento: 25 apr 2020




In un recente post di questo blog ho affrontato la questione della ipotizzabile riduzione dei canoni di locazione in ragione dell'emergenza sanitaria che ha costretto quasi tutte le imprese, artigianali, commerciali ed altre attività ancora, ad una sospensione forzata. In taluni casi si potrebbe presentare una ricaduta in tal senso anche per le locazioni abitative.


Nella questione si inserisce l'autorevole opinione del Dott. Guido Federico, Consigliere di Cassazione ed attualmente presidente di sezione della Corte di appello di Ancona, pubblicata in un articolo sulla rivista on-line Questione Giustizia.



Afferma il magistrato che “Con riferimento all’attuale situazione, particolare rilievo assumono i limiti al godimento di beni e servizi introdotti dalla legislazione emergenziale o l’impossibilità per i conduttori di poter godere del bene oggetto del contratto, sia nelle locazioni abitative (a causa del divieto di spostamento ed alla sospensione dei corsi universitari) che in quelle commerciali, a causa dei divieti di spostamento, di circolazione o di chiusura delle attività economiche non essenziali.

In tal caso, l’obbligo di rinegoziare le condizioni del contratto di locazione e di trovare un nuovo assetto che non sacrifichi unilateralmente le ragioni di una sola parte, privilegiando le ragioni della rendita rispetto alla tutela dell’abitazione o dell’utilizzo produttivo del bene, non costituisce una concessione, ma appunto un obbligo di contrarre, alle condizioni che risultano eque (ex art. 1374 cc) in relazione alla mutata situzione di fatto, in conformità al dovere di solidarietà nei rapporti intersoggettivi (art. 2 Cost.) alla funzione sociale della proprietà (art 42 Cost.) ed alla tutela dell’iniziativa economica privata (art. 41).

E ciò, al fine di dare attuazione ad un diritto negoziale caratterizzato da un’equa ripartizione del rischio ed un oggettivo equilibrio tra le prestazioni e soprattutto improntato ai doveri di solidarietà, di assoluto rilievo, in un periodo in cui, com’è evidente, la situazione di emergenza sanitaria, ma anche sociale ed economica, non colpisce tutti allo stesso modo.”


Secondo l'autorevole opinione, si può, dunque, parlare di un vero e proprio “obbligo a contrarre” più che di una “concessione” da parte del proprietario dell’immobile locato, che gli imporrebbe di rendersi parte diligente nell'addivenire ad un nuovo accordo con il conduttore in seguito alle mutate esigenze contingenti.


 
 
 

Comentarios


Avv. Giorgio Marchetti
via C. Colombo, 62
62029 Tolentino (MC) - Italy
c.f. MRCGRG60C04A271X
p. IVA IT02577880426

Tel. +39 3397726513
email: info@giorgiomarchettiavvocato.it

pec: avvgiorgiomarchetti@pec.it

Modulo di iscrizione

©2020 Powered by Giorgio Marchetti.

  • facebook
  • linkedin
bottom of page